codice deontologico

Nella consapevolezza dell'importanza degli interessi che sono stati affidati al Broker, il quale è tenuto a conformarsi scrupolosamente ai doveri che gli sono imposti dalle leggi, dagli usi e dalle tradizioni professionali

Considerando che l'indipendenza di cui gode non gli conferisce alcun privilegio ma al contrario lo impegna ad attenersi a precisi obblighi morali; che è di importanza sociale una adeguata regolamentazione della professione del Broker di assicurazioni e di riassicurazioni, a garanzia del miglior sviluppo dell'intero mercato assicurativo e della tutela degli assicurati e dei risparmiatori.
AIBA - Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni - Stabilisce di addivenire alla stesura del Codice deontologico del Broker di assicurazioni e riassicurazioni il quale deve essere considerato come guida di condotta a carattere generale, vincolante ed inderogabile.

"L'attività del Broker deve basarsi su principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti dei Clienti, degli Assicuratori e dei propri colleghi

SERVIZIO AI CLIENTI

Il Broker deve:

Salvaguardare gli interessi del Cliente, ponendo gli stessi al di sopra di ogni propria considerazione, anche in ordine alla durata dei contratti assicurativi e degli incarichi di brokeraggio. In particolare l'importanza della remunerazione che egli percepisce non deve in alcun caso influenzare la qualità del servizio.

Assistere il Cliente nell'individuazione delle sue necessità assicurative, nell'ambito dell'incarico ricevuto, e, col suo assenso, presentarle agli Assicuratori nel rigoroso rispetto dell'obiettività al fine di soddisfarle in maniera confacente.

Assistere il Cliente sia nella formulazione delle condizioni contrattuali, fornendogli, quando richieste, le spiegazioni utili per un suo giudizio finale, sia nella eventuale gestione dei sinistri.

Rispettare il segreto professionale.

Proporre al Cliente Assicuratori dei quali ha fiducia.

Il Broker non deve:

Fare affermazioni fuorvianti o mistificatorie dirette alla clientela ed atte a creare discredito ad un collega o alla categoria.

Rilasciare quotazioni senza incarico scritto, almeno esplorativo, da parte del Cliente se l'importo della polizza da trattare supera il premio di 25 mila euro.

LEALTÀ NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATORI

Il Broker deve:

Presentare, nella massima buona fede, proposte chiare e veritiere ed il più possibile documentate.

Astenersi dall'appoggiare le richieste del Cliente quando i suoi reclami siano palesemente ingiustificati.

Evitare di inserire nella sua pubblicità nomi o prodotti di specifici Assicuratori, salvo che le ragioni di ciò vengano pienamente spiegate nel testo e che vi sia il consenso preventivo degli Assicuratori stessi.

SOLIDARIETÀ CON I COLLEGHI

Il Broker deve:

Attuare principi di leale concorrenza.
In particolare:
nella determinazione della propria remunerazione deve tener conto degli interessi del Cliente
non deve denigrare un collega. Le eventuali critiche dovranno essere obiettive e comunque basate esclusivamente su ragioni tecniche;

Promuovere ed accettare in caso di litigio con un collega, l'arbitrato dell'Associazione prima di affidarsi al Tribunale Civile.

Evitare rapporti con gli Assicuratori che non si attengano all'etica del mercato ed agli usi di mediazione, ed informare l'Associazione di ogni atteggiamento scorretto.

Informare tempestivamente l'Associazione dell'indizione, da parte di amministrazioni aggiudicatrici, di bandi che uno o più Associati ritengano che, con piena evidenza, non siano idonei a garantire la par condicio di tutti i concorrenti.

Astenersi dal presentare autonomo ricorso al giudice amministrativo, qualora, ricorrendo nel bando la situazione di cui alla lettera precedente, l'Associazione abbia stabilito di intraprendere una propria iniziativa nei confronti dell'ente pubblico per suggerire modifiche del bando o la revoca del medesimo.

In caso di aggiudicazione già effettuata ed in presenza della situazione di cui alla lettera e), consultare l'Associazione prima di presentare autonomo ricorso al giudice amministrativo al fine di verificarne la compatibilità con gli interessi generali della categoria.

RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

La partecipazione all'Associazione implica il riconoscimento del suo ruolo di rappresentanza degli interessi collettivi. Ciò comporta, tra l'altro, l'astensione da parte degli iscritti da qualsiasi comportamento che possa nuocere all'immagine ed all'interesse comuni e l'impegno ad adeguare i propri comportamenti alle delibere degli organi associativi.
Ogni Broker si impegna inoltre a non partecipare, direttamente o per il tramite di propri amministratori, ad Associazioni analoghe per finalità e composizione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni Broker si impegna a rispettare quanto prescritto dal presente Codice. Le trasgressioni daranno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto dell'Associazione.
La Segreteria Generale dell'Associazione è incaricata di ricevere ogni segnalazione o reclamo concernenti pretese violazioni del presente Codice deontologico."

(Approvato dall'Assemblea AIBA del 2/12/1988; modificato dall'Assemblea del 18/6/97, da quella del 18/6/98 e da quella del 28/6/05)